La firma elettronica è legale in Brunei ed è principalmente regolata dall’Electronic Transactions Act del 2001 (“ETA”).
Il Brunei riconosce due tipi di firma elettronica, ovvero la firma elettronica sicura e la firma digitale sicura.
L’ETA definisce una firma elettronica come qualsiasi simbolo in forma di lettera, carattere, numero o altra forma digitale, allegato o logicamente associato a una registrazione elettronica, con l’intento di autenticare o approvare tale registrazione elettronica.
Una firma elettronica sicura deve soddisfare i seguenti requisiti: se, implementando una procedura di sicurezza prescritta o una procedura di sicurezza commercialmente ragionevole concordata dalle parti interessate, è possibile verificare che tutte le firme elettroniche siano valide al momento della firma:
È univoca per la persona che la utilizza;
È in grado di identificare tale persona;
È creata in un modo o con mezzi sotto il controllo esclusivo della persona che utilizza tale metodo;
È associata alla registrazione elettronica a cui si riferisce e, se la registrazione viene modificata, la firma elettronica non sarà valida.
L’articolo 18 dell’ETA stabilisce inoltre che: in qualsiasi procedura che coinvolga una firma elettronica sicura, si presume, salvo prova contraria, che:
La firma elettronica sicura sia la firma della persona a cui si riferisce;
La firma elettronica sicura sia stata apposta da tale persona con l’intento di firmare o approvare la registrazione elettronica.
La firma elettronica predefinita di eSignGlobal può soddisfare i requisiti del Brunei per una firma elettronica sicura
L’ETA definisce una “firma digitale” come una firma elettronica risultante dalla trasformazione di una registrazione elettronica mediante l’uso di un sistema di crittografia asimmetrica e di una funzione hash in modo tale che una persona in possesso della registrazione elettronica iniziale non trasformata e della chiave pubblica del firmatario possa determinare con precisione quanto segue:
Se la trasformazione è stata creata utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica del firmatario;
Se la registrazione elettronica iniziale è stata modificata dopo la trasformazione.
L’articolo 20 dell’ETA stabilisce inoltre che: quando una parte di una registrazione elettronica viene firmata utilizzando una firma digitale, la firma digitale deve essere considerata una firma elettronica sicura di tale parte della registrazione se tale parte della registrazione soddisfa le seguenti condizioni:
La firma digitale è stata creata durante il funzionamento di un certificato valido ed è verificata facendo riferimento alla chiave pubblica elencata in tale certificato;
Il certificato è considerato affidabile perché associa accuratamente la chiave pubblica all’identità personale.
La firma fornita da eSignGlobal dopo l’integrazione con un fornitore di servizi fiduciari locale può soddisfare i requisiti del Brunei per una firma digitale sicura
Gli scenari in cui è possibile utilizzare la firma elettronica includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:
Documenti delle risorse umane, come contratti di lavoro, documenti relativi ai benefit e altri documenti di inserimento di nuovi dipendenti
Accordi commerciali tra entità aziendali, inclusi documenti di acquisto, accordi di vendita e accordi di riservatezza
Accordi con i consumatori
I seguenti scenari richiedono solitamente l’uso della firma tradizionale:
Redazione di qualsiasi atto legale o documento ai sensi di qualsiasi legge scritta relativa alla Sharia
Istituzione o esecuzione di un testamento ai sensi di qualsiasi legge scritta relativa ai testamenti
Cambiali
Atti
Dichiarazioni fiduciarie
Procure
Qualsiasi contratto per la vendita o l’alienazione in altro modo di beni immobili, o qualsiasi interesse in tali beni
Trasferimento di beni immobili o trasferimento di qualsiasi interesse in tali beni
Documenti di proprietà relativi a beni immobili
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最近更新:2026-02-11