Home / Spiegazione della conformità della firma elettronica dell'UE
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Le firme elettroniche sono legali nell'UE? Quali sono le principali leggi che regolano le firme elettroniche?

Le firme elettroniche sono legali nell'UE. Le firme elettroniche nell'UE sono principalmente regolate dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (denominato "eIDAS") adottato il 23 luglio 2014.

Il regolamento eIDAS (identificazione elettronica e servizi fiduciari) è un regolamento sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche all'interno dei 27 Stati membri della Comunità Europea.

Quali sono le categorie di firme elettroniche previste dalle normative UE pertinenti? Quali sono i requisiti specifici?

Il regolamento eIDAS riconosce tre tipi principali di firme elettroniche: firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata.

Firma elettronica semplice (SES) (articolo 3, paragrafo 10, eIDAS):

Si riferisce ai "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare"

  • La SES è la forma più elementare di firma elettronica e può essere qualsiasi dato elettronico logicamente connesso a dati elettronici (come un documento);
  • Può includere strumenti elettronici semplici come password, codici PIN o immagini di firme scansionate;
  • La SES non fornisce la verifica dell'identità del firmatario, quindi la sicurezza è relativamente bassa.

La firma elettronica predefinita eSginGlobal può soddisfare i requisiti dell'UE per le firme elettroniche semplici

Firma elettronica avanzata (AdES) (articolo 26 eIDAS):

È un tipo di firma elettronica che deve soddisfare requisiti specifici e fornisce un livello più elevato di autenticazione dell'identità del firmatario, sicurezza e sigillatura antimanomissione

  • L'AdES deve garantire che la firma sia collegata in modo univoco al firmatario e che sia in grado di identificare l'identità del firmatario;
  • L'AdES utilizza dati di creazione della firma elettronica altamente riservati e questi dati devono essere utilizzati sotto il controllo esclusivo del firmatario;
  • I requisiti AdES sono collegati in modo univoco al firmatario e qualsiasi modifica successiva ai dati della firma è rilevabile;
  • AdES si basa in genere sull'infrastruttura a chiave pubblica (PKI), utilizzando certificati digitali per fornire livelli più elevati di sicurezza e autenticazione.

Firma elettronica qualificata (QES) (articolo 22 eIDAS):

È l'unico livello di firma elettronica con uno status giuridico speciale negli Stati membri dell'UE, riconosciuto legalmente come equivalente a una firma autografa (articolo 25.2). Una firma elettronica qualificata è considerata una “firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche” (articolo 3.12). Deve soddisfare i requisiti della firma elettronica avanzata ed essere supportata da un certificato qualificato rilasciato da un fornitore di servizi fiduciari presente nell'elenco di fiducia dell'UE e certificato da uno Stato membro dell'UE.

  • QES è una forma di firma più rigorosa di AES, che ha la stessa validità legale di una firma autografa;
  • QES è un AES generato da un dispositivo qualificato per la creazione di firme (QSCD) e basato su un certificato qualificato per firme elettroniche;
  • Il QSCD deve essere rilasciato da un fornitore di servizi fiduciari qualificato (TSP) presente nell'elenco di fiducia dell'UE (EUTL);
  • QES richiede che il processo di firma utilizzi certificati di firma elettronica qualificati, che possono essere acquistati solo da fornitori di servizi fiduciari qualificati (QTSP) certificati;
  • QES garantisce l'integrità e l'autenticità della firma digitale ed è legalmente vincolante in tutti gli Stati membri dell'UE.

AdES e QES sono spesso chiamate firme digitali. Le firme digitali offrono un livello di garanzia più elevato e sono una firma elettronica tecnicamente più complessa. Le firme digitali si basano sulla tecnologia dell'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) e sui certificati digitali rilasciati dai fornitori di servizi fiduciari (TSP) per confermare il collegamento tra il firmatario e le sue chiavi pubbliche e private

Le firme fornite da eSginGlobal dopo l'integrazione dei fornitori di servizi fiduciari locali possono soddisfare i requisiti dell'UE per le firme digitali

In quali scenari nell'UE è possibile utilizzare quale tipo di firma elettronica?

Il regolamento eIDAS non specifica quale tipo di firma elettronica è richiesto per un tipo specifico di transazione o un tipo specifico di accordo.

In quali casi nell'UE l'uso delle firme elettroniche è limitato?

L'uso delle firme elettroniche è limitato nei seguenti documenti o scenari:

In generale, le considerazioni speciali relative all'uso delle firme elettroniche dovrebbero applicarsi a:

  • Contratti che creano o trasferiscono diritti su beni immobili, ad eccezione dei diritti di locazione;
  • Contratti che richiedono per legge il coinvolgimento di tribunali, autorità pubbliche o professioni che esercitano pubblici poteri;
  • Contratti di garanzia forniti da persone che agiscono per scopi al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale e contratti di garanzia reale;
  • Contratti disciplinati dal diritto di famiglia o dal diritto successorio. In particolare, questi tipi di contratti possono richiedere ulteriori formalità in conformità con la legge locale, che potrebbero non essere possibili da completare elettronicamente.
 
 

Quali paesi sono membri dell'Unione Europea?

Attualmente ci sono 27 stati membrinell'Unione Europea (il Regno Unito ha lasciato ufficialmente l'UE nel 2020 e non ne fa più parte).

  • Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro (solo la parte meridionale), Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia

 

 

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最近更新:2026-02-10

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Quali sono le categorie di firme elettroniche previste dalle normative UE pertinenti? Quali sono i requisiti specifici?
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Firma elettronica avanzata (AdES) (articolo 26 eIDAS):
Firma elettronica qualificata (QES) (articolo 22 eIDAS):
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